In conformità con l’attuale disciplina del consumatore in materia di garanzie di beni di consumo che in sostanza ha recepito la Direttiva Europea n. 1999/44/CE, l’acquisto di auto usate da concessionaria è protetto da una serie di garanzie. La disciplina è prevista dall’art. 132 del Codice del consumo che così recita:
- Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
- Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato.
- Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
- L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130 comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
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In sintesi:
La garanzia legale prevista è di 2 anni ma convenzionalmente può essere ridotta, nella prassi in genere, la concessionaria concede solo 1 anno di garanzia. Attenzione se la polizza è convenzionale senza la dicitura “ulteriore” si potrebbe correre il rischio di sottoscrivere una polizza che preveda una garanzia ancora più breve di 1 anno.
Può essere prevista una garanzia convenzionale (cioè concordata col venditore) “ulteriore” che, nella prassi è a pagamento e a carico dell’acquirente. Attenzione proprio perché ulteriore non elimina la garanzia legale del venditore, in caso di inoperatività della polizza della garanzia convenzionale sottoscritta.
Vige la c.d. presunzione relativa di non imputabilità al cliente-consumatore dei difetti di conformità che vengano riscontrati entro 6 mesi dall’acquisto, per i quali il consumatore non deve provare nulla se non l’esistenza del vizio di conformità e purchè venga fatta tempestiva denuncia entro due mesi dalla scoperta del vizio.
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