Stop alla «Cig Covid» e al divieto di licenziamento, ma non per le imprese che continueranno a beneficiare di ammortizzatori. Da luglio, infatti, non ci sarà più possibilità di richiedere la Cig Covid che, introdotta dal Cura Italia (dl n. 18/2020) è stata continuamente prorogata durante la pandemia fino all’ultimo con il Sostegni (dl n. 41/2021, che ha previsto altre 13 settimane entro il 30 giugno). Stop anche il divieto di licenziamento generalizzato: sopravviverà solo per le aziende che ricorreranno agli ammortizzatori tramite due alternative: la nuova «solidarietà difensiva» che, per «mantenere i livelli occupazionali», dà diritto alla Cigs in deroga; o la Cig normale, quella non Covid, nel qual caso per tutta la durata di fruizione, fino al 31 dicembre 2021, opererà il divieto di licenziamento. Lo stabilisce il dl n. 73/2021, Sostegni-bis, pubblicato in G.U. n. 123/2021 e in vigore da ieri. Alle aziende destinatarie di Aso o Cigd Covid (prorogati fino a dicembre per 28 settimane) e a quelle agricole (120 giornate prorogate di Cisoa fino a dicembre) il divieto è confermato fino al 31 ottobre, a prescinderne dalla fruizione.
Il divieto di licenziamento
Riguarda le seguenti fattispecie:
- le procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24, della legge n. 223/1991 (licenziamenti collettivi); quelle eventualmente già avviate al 23 febbraio 2020 restano sospese;licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3 legge n. 604/1966);
- procedure di conciliazione (art. 7 della legge n. 604/1966).Di proroga in proroga
Operativo dall’anno scorso, in concomitanza con la crisi Covid, la norma originaria del divieto prevedeva che operasse, per 60 giorni, riguardo ai dipendenti in forza al 17 marzo 2020 nei confronti di tutte le aziende a prescindere dalla fruizione di ammortizzatori. Il dl Rilancio l’ha prorogato al 17 agosto 2020; il dl Agosto ha introdotto le eccezioni e legata l’operatività alla fruizione di «Cig Covid» fino al 31 dicembre 2020. Poi è stata la volta:
a) del dl Ristori (n. 137/2020), che l’ha prorogato al 31 gennaio 2021 senza condizioni (cioè slegandolo nuovamente dalla fruizione di «Cig Covid») e mantenendo le eccezioni;
b) della legge Bilancio 2021 che l’ha prorogato al 31 marzo;
c) del dl Sostegni che l’ha prorogato al 30 giugno ai datori di lavoro destinatari di «Cig Covid» e al 31 dicembre a quelli destinatari di «Cigd Covid» e «Aso Covid».
In tutte queste ipotesi il divieto non si applica ai casi di licenziamenti motivati dalla cessazione dell’attività, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione anche parziale dell’attività; ai casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che configurano un trasferimento d’azienda o di ramo di essa; ai casi di accordi collettivi, stipulati da sindacati più rappresentative a livello nazionale, di esodo aziendale per i lavoratori che aderiscono; di licenziamenti per fallimento, se non c’è esercizio provvisorio dell’impresa o se ne è disposta la cessazione.
I termini dopo la sesta proroga.
Senza il Sostegni-bis, il divieto sarebbe terminato il 30 giugno per le aziende «destinatarie» di «Cigo Covid» e il 31 ottobre per quelle «destinatarie» di «Aso» o «Cigd Covid». Il Sostegni-bis, invece, proroga il divieto ai datori che, dal 1° luglio, sospendono o riducono l’attività e fanno domanda di cassa integrazione normale, cioè ai sensi del dlgs n. 148/2015 (quindi no Covid). Il divieto opera «per la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021», ad eccezione del caso in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto dal nuovo appaltatore. Ciò che fa la differenza, in conclusione, è il campo di applicazione: fino al 30 giugno (o 31 ottobre) riguarda i datori di lavoro «destinatari» di Cig Covid; dal 1° luglio al 31 dicembre, quelli «beneficiari» di ammortizzatori.
FONTE: ITALIA OGGI