Per riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti
poste in relazione dal mediatore stesso, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad
agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all' art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento
del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va, invece,
escluso il diritto alla provvigione quando tra le parti non sia stato concluso un 'affare' in senso economico-
giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del
procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un cd. 'preliminare di
preliminare'. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 5 novembre 2021, n. 32066.