La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8801/2023 del 28.03.2023, ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale «va riconosciuto – con riguardo sia al danno morale sia a quello patrimoniale allorquando emerga la prova di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato – anche al convivente more uxorio del defunto».
Convivenza more uxorio cioè convivenza di fatto che ai sensi dell’art. 1 c. 36 della Legge n. 76/2016 deve intendersi “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” e che presuppone l’esistenza dell’elemento spirituale, il legame affettivo e di quello materiale o di stabilità, la reciproca assistenza morale e materiale, fondata in questo caso non sul vincolo coniugale e sugli obblighi giuridici che ne scaturiscono, ma sull’assunzione volontaria di un impegno reciproco”. In presenza di tale stabile convivenza se il soggetto defunto dia un concreto apporto economico al convivente superstite è dovuto il risarcimento sia del danno morale che patrimoniale.
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