Indennità per miglioramenti agrari e rilevanza dei finanziamenti pubblici

Con l’interessante pronuncia in commento la Corte di appello di Catanzaro,

sentenza 18 marzo 2021, n. 355, (nella sua veste di Sezione specializzata agraria)

ha avuto modo di cimentarsi di una peculiare problematica in materia di rapporti

agrari e, soprattutto, della disciplina regolatrice dei presupposti per il riconoscimento

dell’indennità per miglioramenti appostati al fondo oggetto di contratto,

soffermandosi soprattutto sull’incidenza, a tal fine, del possibile computo degli

importi fruiti a titolo di finanziamenti pubblici riconosciuti all’affittuario.

Il caso

Dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. spec. agraria veniva instaurata una

controversia agraria da parte di un padre nei confronti del figlio, con il quale aveva

concluso, in qualità di concedente, un contratto di affitto agrario, chiedendone

l’accertamento della cessazione per scadenza del termine legale, con il

riconoscimento all’affittuario dell’indennizzo dovuto a suo favore per effetto dei

miglioramenti apportati al fondo, ma computando a tal fine, invocandone la parziale

compensazione, anche i controcrediti che esso attore aveva nei riguardi del

convenuto per l’esecuzione di interventi comunque riguardanti il fondo stesso, oltre a

tener conto della misura dei finanziamenti pubblici previsti dall’art. 17, ultimo

comma, della legge n. 203 del 1982.

Nella costituzione del convenuto, che resisteva e proponeva anche domanda

riconvenzionale, l’adìto Tribunale accoglieva la citata domanda di risoluzione per

scadenza, ordinando il rilascio del fondo agrario (con salvezza dell’esercizio del

diritto di ritenzione) e accertando l’indennità spettante all’affittuario per il

miglioramenti eseguiti, che compensava parzialmente con i controcrediti dell’attore,

che veniva condannato al pagamento della differenza.

Quest’ultimo formulava appello e, con la costituzione dell’appellato (che avanzava

appello incidentale), la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in rassegna,

accoglieva il gravame principale per quanto di ragione e, riprocedendo alla

Corte di appello di Catanzaro, sez. spec. agraria, sentenza 18 marzo 2021, n.

355

 

compensazione dei relativi reciproci crediti delle parti, condannava l’appellato al

pagamento della somma di euro 235.370,13, oltre interessi, respingendo

l’impugnazione incidentale e confermando nel resto la sentenza di prime cure.

Le ragioni della decisione della Corte catanzarese

Con la decisione in discorso, la Corte di secondo grado ha, in particolare, ritenuto

fondato il primo motivo dell’appello principale con il quale era stata censurata

l’impugnata sentenza nella parte in cui, con essa, si era stabilito che, in virtù

dell’applicazione dell’art. 17, ultimo comma, della menzionata legge n. 203/1982,

dall’indennità per i miglioramenti avrebbero dovuto essere detratti i finanziamenti

pubblici percepiti dall’affittuario, in quanto rivestente la qualità di imprenditore

agricolo a titolo principale.

Nella consapevolezza della mancanza di un orientamento della giurisprudenza di

legittimità sulla questione, la Corte catanzarese, nell’interpretare letteralmente e

sistematicamente la su richiamata norma, ha ritenuto che essa implica un effetto

opposto a quello conseguente all’approccio ermeneutico operato dal giudice di

primo grado. E ciò nel senso che, ove rimanga accertata la qualifica di imprenditore

agricolo a titolo principale dell’affittuario, a quest’ultimo non compete la detrazione

dei finanziamenti erogati al fine della determinazione della misura dei miglioramenti,

sul presupposto che la norma in discussione prevede che il suo computo è

propriamente correlato alla configurazione di tale qualifica in capo alla parte

affittuaria. Tanto viene spiegato dalla Corte territoriale sulla base di un‘impostazione

interpretativa, oltre che letterale, anche finalistica della controversa norma, siccome

indirizzata, nel suo complesso, a favorire proprio chi esercita l’attività di impresa

agricola a titolo principale.

Esito del giudizio:

Riforma parzialmente la sentenza di primo grado, accerta l’indennità per i

miglioramenti apportati dall’affittuario e, compensato in parte il relativo importo con il

controcredito della parte concedente, condanna l’affittuario al pagamento della

differenza.

Fonte: Il Quotidiano Giuridico