Con l’interessante pronuncia in commento la Corte di appello di Catanzaro,
sentenza 18 marzo 2021, n. 355, (nella sua veste di Sezione specializzata agraria)
ha avuto modo di cimentarsi di una peculiare problematica in materia di rapporti
agrari e, soprattutto, della disciplina regolatrice dei presupposti per il riconoscimento
dell’indennità per miglioramenti appostati al fondo oggetto di contratto,
soffermandosi soprattutto sull’incidenza, a tal fine, del possibile computo degli
importi fruiti a titolo di finanziamenti pubblici riconosciuti all’affittuario.
Il caso
Dinanzi al Tribunale di Castrovillari – Sez. spec. agraria veniva instaurata una
controversia agraria da parte di un padre nei confronti del figlio, con il quale aveva
concluso, in qualità di concedente, un contratto di affitto agrario, chiedendone
l’accertamento della cessazione per scadenza del termine legale, con il
riconoscimento all’affittuario dell’indennizzo dovuto a suo favore per effetto dei
miglioramenti apportati al fondo, ma computando a tal fine, invocandone la parziale
compensazione, anche i controcrediti che esso attore aveva nei riguardi del
convenuto per l’esecuzione di interventi comunque riguardanti il fondo stesso, oltre a
tener conto della misura dei finanziamenti pubblici previsti dall’art. 17, ultimo
comma, della legge n. 203 del 1982.
Nella costituzione del convenuto, che resisteva e proponeva anche domanda
riconvenzionale, l’adìto Tribunale accoglieva la citata domanda di risoluzione per
scadenza, ordinando il rilascio del fondo agrario (con salvezza dell’esercizio del
diritto di ritenzione) e accertando l’indennità spettante all’affittuario per il
miglioramenti eseguiti, che compensava parzialmente con i controcrediti dell’attore,
che veniva condannato al pagamento della differenza.
Quest’ultimo formulava appello e, con la costituzione dell’appellato (che avanzava
appello incidentale), la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza in rassegna,
accoglieva il gravame principale per quanto di ragione e, riprocedendo alla
Corte di appello di Catanzaro, sez. spec. agraria, sentenza 18 marzo 2021, n.
355
compensazione dei relativi reciproci crediti delle parti, condannava l’appellato al
pagamento della somma di euro 235.370,13, oltre interessi, respingendo
l’impugnazione incidentale e confermando nel resto la sentenza di prime cure.
Le ragioni della decisione della Corte catanzarese
Con la decisione in discorso, la Corte di secondo grado ha, in particolare, ritenuto
fondato il primo motivo dell’appello principale con il quale era stata censurata
l’impugnata sentenza nella parte in cui, con essa, si era stabilito che, in virtù
dell’applicazione dell’art. 17, ultimo comma, della menzionata legge n. 203/1982,
dall’indennità per i miglioramenti avrebbero dovuto essere detratti i finanziamenti
pubblici percepiti dall’affittuario, in quanto rivestente la qualità di imprenditore
agricolo a titolo principale.
Nella consapevolezza della mancanza di un orientamento della giurisprudenza di
legittimità sulla questione, la Corte catanzarese, nell’interpretare letteralmente e
sistematicamente la su richiamata norma, ha ritenuto che essa implica un effetto
opposto a quello conseguente all’approccio ermeneutico operato dal giudice di
primo grado. E ciò nel senso che, ove rimanga accertata la qualifica di imprenditore
agricolo a titolo principale dell’affittuario, a quest’ultimo non compete la detrazione
dei finanziamenti erogati al fine della determinazione della misura dei miglioramenti,
sul presupposto che la norma in discussione prevede che il suo computo è
propriamente correlato alla configurazione di tale qualifica in capo alla parte
affittuaria. Tanto viene spiegato dalla Corte territoriale sulla base di un‘impostazione
interpretativa, oltre che letterale, anche finalistica della controversa norma, siccome
indirizzata, nel suo complesso, a favorire proprio chi esercita l’attività di impresa
agricola a titolo principale.
Esito del giudizio:
Riforma parzialmente la sentenza di primo grado, accerta l’indennità per i
miglioramenti apportati dall’affittuario e, compensato in parte il relativo importo con il
controcredito della parte concedente, condanna l’affittuario al pagamento della
differenza.
Fonte: Il Quotidiano Giuridico