Annosa la questione, sempre più dibattuta in giurisprudenza, della responsabilità del mediatore immobiliare soprattutto per la prassi ricorrente di rivolgersi ad agenzie immobiliari per acquistare/vendere un immobile.
In sostanza vi sono alcune ipotesi in cui non è dovuta la provvigione nonostante la conclusione dell’affare sia avvenuta per il tramite del mediatore e ciò avviene in particolare quando il mediatore viola l’obbligo di informazione che gli impone di informare il cliente dell’esistenza di vizi dell’immobile di cui sia a conoscenza che diminuiscano il valore della cosa venduta (art. 1759 c.c.).
Il mediatore ha l’obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale che comprende, in senso positivo, il dovere di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili sulla base di quella diligenza che si esige dal mediatore, ma anche in senso negativo, ovvero il divieto di fornire non solo informazioni non veritiere ma anche informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. In tal senso la Cassazione con la recente ordinanza n. 20512 del 29.9.2020 laddove parla di “onere di diligenza in capo al mediatore di informare le parti di tutte le questioni, a lui note, influenti sulla sicurezza dell’affare” intendendo così non solo quelle questioni che avrebbero potuto determinare o meno le parti alla conclusione dell’affare, ma anche quelle che ne avrebbero potute modificare le condizioni ed i patti, includendo tra esse le informazioni in merito alla capacità patrimoniale delle stesse. Nella fattispecie il mediatore aveva taciuto all’acquirente il fallimento del venditore per cui è stato condannato a restituire la caparra