La donazione è un atto di liberalità che trasferisce un bene da un soggetto (donante) a un altro (donatario), è un istituto giuridico che, sebbene mosso da intenti generosi, può celare insidie e complessità.
La donazione è disciplinata dagli articoli 769 e seguenti del Codice Civile italiano, elementi essenziali della donazione:
Spirito di Liberalità: La donazione deve essere sorretta da un intento di liberalità, ossia dalla volontà del donante di arricchire il donatario senza ricevere nulla in cambio.
Arricchimento del Donatario: La donazione deve comportare un effettivo incremento del patrimonio del donatario.
Impoverimento del Donante: La donazione determina una diminuzione del patrimonio del donante.
Forma Solenne: in linea generale, la donazione deve essere fatta per atto pubblico, ossia tramite un contratto stipulato davanti a un notaio, alla presenza di due testimoni. Questa formalità è richiesta a pena di nullità, a eccezione delle donazioni di modico valore.
Esistono vari tipi di donazione:
Donazione Diretta che è la forma più comune di donazione, in cui il donante trasferisce direttamente un bene o un diritto al donatario.
Donazione Indiretta si realizza invece attraverso atti diversi dalla donazione tipica, ma che producono comunque un arricchimento del donatario. Ad esempio, il pagamento del debito altrui.
Donazione Modale è la donazione gravata da un onere, ovvero un obbligo che il donatario deve adempiere.
La donazione può essere revocata in casi specifici, come l’ingratitudine del donatario o la sopravvenienza di figli del donante e può essere soggetta ad azione di riduzione da parte degli eredi legittimari del donante, qualora leda la loro quota di legittima.
I creditori del donante possono esercitare l’azione revocatoria per rendere inefficace la donazione, qualora questa pregiudichi le loro ragioni.
La donazione è un atto complesso che richiede un’attenta valutazione delle implicazioni giuridiche. È fondamentale consultare un professionista del diritto per comprendere appieno i diritti e gli obblighi derivanti da una donazione, sia come donante che come donatario.
In particolare, quando la donazione riguarda immobili e viene utilizzata come strumento di protezione patrimoniale, i rischi di revoca e di pignoramento diventano concreti.
L’idea che la donazione di un immobile possa rappresentare una barriera invalicabile contro i creditori è invero un’illusione. Il Codice Civile italiano prevede strumenti di tutela efficaci per i creditori, come l’azione revocatoria, che possono vanificare la donazione e consentire il pignoramento del bene.
Pignoramento Diretto Entro un Anno dalla Donazione:
Se il creditore trascrive il pignoramento nei registri immobiliari entro un anno dalla donazione, può agire direttamente sull’immobile, senza necessità di avviare un’azione revocatoria.
In questo caso, l’intento fraudolento del donante è irrilevante: il creditore può far valere il proprio diritto di pignoramento indipendentemente dalle motivazioni che hanno spinto il donante a effettuare la donazione.
Azione Revocatoria Ordinaria (art. 2901 c.c.):
Decorso l’anno dalla donazione, il creditore ha a disposizione cinque anni dalla trascrizione della donazione per avviare l’azione revocatoria.
Questa azione, che si svolge davanti al Tribunale civile, mira a dichiarare inefficace la donazione nei confronti del creditore, consentendogli di pignorare l’immobile come se fosse ancora di proprietà del donante.
per far si che l’azione revocatoria vada a buon fine, il creditore deve dimostrare l’esistenza di alcuni presupposti fondamentali.
Presupposti dell’Azione Revocatoria
Esistenza del Credito: Il creditore deve dimostrare di vantare un credito nei confronti del donante, anche se non ancora esigibile.
Pregiudizio al Credito (Eventus Damni): La donazione deve aver impoverito il patrimonio del donante, rendendo più difficile per il creditore recuperare il proprio credito.
Consapevolezza del Pregiudizio (Scientia Damni): Il donante deve essere consapevole del pregiudizio che la donazione arreca al creditore.
Anche le donazioni indirette, come il pagamento del prezzo di un immobile acquistato dal figlio, sono soggette a revocatoria.
L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla trascrizione della donazione. L’accoglimento dell’azione rende la donazione inefficace nei confronti del creditore, che può pignorare l’immobile.
Data la complessità della materia, è fondamentale consultare un avvocato esperto prima di procedere con una donazione, soprattutto se si teme il pignoramento.
Oltre all’azione revocatoria promossa dai creditori, la donazione può essere revocata anche per ingratitudine del donatario (art. 801 c.c.) o per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.). Queste cause di revoca, che tutelano il donante da comportamenti lesivi o da cambiamenti significativi nella sua situazione familiare, aggiungono un ulteriore livello di complessità alla materia.
La donazione di immobili, sebbene animata da intenti generosi, può rivelarsi una strategia rischiosa e inefficace per proteggere il patrimonio dai creditori. È essenziale valutare attentamente le conseguenze di tale scelta, tenendo conto dei diritti dei creditori, delle possibili azioni legali e delle cause di revoca previste dal Codice Civile.