Una delle novità più significativa introdotte nel processo esecutivo dalla c.d. Riforma Cartabia è sicuramente l’istituto della vendita diretta previsto agli artt. 568 bis e 569 bis c.p.c.
La ratio della norma va inquadrata nell’ambito del generale snellimento e razionalizzazione delle procedure perseguito dalla Riforma Cartabia, difatti, nel caso della procedura esecutiva immobiliare la vendita diretta è finalizzata a favorire una liquidazione rapida del bene pignorato con la collaborazione del debitore esecutato.
Difatti ai sensi e per gli effetti dell’art. 568 bis c.p.c.: Il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza prevista dall’articolo 569, primo comma, può chiedere al giudice dell’esecuzione di disporre la vendita diretta dell’immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima di cui all’articolo 173-bis, terzo comma, delle disposizioni d’attuazione del presente codice.
A pena di inammissibilità, unitamente all’istanza di cui al primo comma deve essere depositata in cancelleria l’offerta di acquisto nonché una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto.
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L’istanza e l’offerta sono notificate a cura dell’offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo 569 al creditore procedente, ai creditori di cui all’articolo 498 e a quelli intervenuti prima del deposito dell’offerta medesima.
L’offerta e’ irrevocabile, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla data del provvedimento di cui al secondo comma dell’articolo 569-bis ed essa non sia stata accolta.
A pena di inammissibilità, l’istanza di cui al primo comma non può essere formulata più di una volta.
Già dalla semplice lettura dell’articolo 568 bis c.p.c. appare chiara la portata innovativa della norma considerato il notevole risparmio di tempi e costi di procedura, difatti, il debitore può chiedere di procedere alla vendita diretta in presenza di un offerente che versi cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto e che sia disposto a pagare un prezzo non inferiore a quello stabilito dalla perizia di stima.
L’istanza di vendita diretta come quella di conversione del pignoramento, può essere presentata una sola volta a pena di decadenza e non oltre 10 gg. prima dell’udienza ex art. 569 c.p.c. che è l’udienza centrale del processo esecutivo, una specie di spartiacque tra la fase del pignoramento e la fase liquidativa e satisfattiva successiva alla vendita. Si tratta di udienza di comparizione parti (debitore esecutato e creditori titolati e intervenuti oltre al procedente), udienza in cui il G.E. verifica la regolarità degli avvisi, valuta la documentazione depositata dal creditore procedente, la perizia di stima e, in assenza di condizioni ostative, dispone la vendita dell’immobile delegando ad un professionista ex art. 591 bis c.p.c. le operazioni di vendita e nominando lo stesso custode giudiziario dell’immobile dando a verbale tutte le indicazioni ed istruzioni per procedere alla vendita.
Una volta depositata l’istanza di vendita diretta da parte del debitore esecutato 10 gg prima dell’udienza ex art. 569 c.p.c., il G.E. valuterà l’ammissibilità della stessa nell’udienza e se ritiene l’istanza ammissibile e non vi è opposizione dei creditori titolati ed intervenuti, il Giudice aggiudica l’immobile all’offerente. Chiarissimo il risparmio di tempi e costi di procedura in questo caso.
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Se invece entro l’udienza 569 c.p.c., i creditori titolati ed intervenuti hanno proposto opposizione alla istanza di vendita diretta, si procede secondo quanto stabilito dall’art. 569 bis c.p.c.. Il G.E. concederà un termine non superiore a 45 gg. per l’effettuazione della pubblicità dell’offerta pervenuta e della vendita; concederà un termine di 90 gg. per la presentazione di ulteriori offerte ad un prezzo non inferiore a quello dell’offerta già presentata; convocherà debitore e creditori e gli offerenti ad una nuova udienza da fissarsi entro 15 gg dalla scadenza del termine di presentazione delle ulteriori offerte; il G.E. potrà disporre che tutte le modalità di presentazione delle offerte e versamento cauzione avvengano in modalità telematica.
Ai sensi del V comma dell’art. 569 bis c.p.c. Il G.E. aggiudicherà l’immobile al migliore offerente e stabilirà le modalità di versamento del prezzo da versarsi a pena di decadenza entro 90 gg. Avvenuto il versamento del prezzo il G.E. pronuncerà il decreto con cui avviene il trasferimento dell’immobile.
Si discute tra gli operatori del diritto se l’opposizione dei creditori alla vendita diretta debba essere motivata, in realtà, non vi è alcun obbligo normativo di motivazione dell’opposizione da parte dei creditori che possono solo avere il fine di aggiudicare l’immobile ad un prezzo più alto, favorendo la gara tra le offerte. Altro profilo interessante di questo nuovo istituto è rappresentato dalla circostanza che il debitore istante può presentare quale offerente anche il coniuge non debitore, anche se in comunione legale.
Ovviamente essendo la c.d. vendita diretta un istituto di nuovo conio, vedremo solo col passare del tempo, nella prassi dei vari Tribunali, i risvolti sia pratici che di procedura che si profileranno.
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