L’amministratore di sostegno, una tutela per i più deboli

Chi può beneficiare dell’amministratore di sostegno?

Beneficiaria dell’amministrazione di sostegno è La persona che, per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.(art. 404 cod. civ.)

I presupposti che consentono l’applicazione della misura protettiva sono dunque:

• l’infermità,

• la menomazione fisica, la menomazione psichica che determino un’impossibilità parziale o totale, temporanea o permanente di provvedere ai propri interessi.

Il legislatore, nel testo definitivo, pare aver voluto eliminare il riferimento all’età avanzata per evitare che si possa determinare una situazione in cui all’anzianità sia automaticamente ricondotta l’impossibilità di curare i propri interessi. Infatti, la terza età non comporta necessariamente una menomazione della capacità del soggetto ma soltanto un’analisi delle funzioni psico – fisiche ed intellettive proprie del disabile possono giustificare un intervento a suo favore.

Il Tribunale civile di Roma ha applicato per la prima volta, nel giorno della sua entrata in vigore, la legge che prevede la nomina di un amministratore di sostegno quando un malato in gravissime condizioni, e quindi non in grado di prestare valido consenso, rifiuta di farsi operare. (T. Roma 19.3.2004).

Relativamente alle sindromi intermittenti, ed, in particolare, ai soggetti epilettici, la dottrina, ritiene che l’intermittenza delle crisi epilettiche consenta che il soggetto che ne è colpito possa valutare per il proprio futuro l’opportunità di utilizzare tale istituto in previsione delle crisi, quindi esclude l’applicazione dell’istituto per impulso di soggetti diversi dall’interessato.

 

Ai fini dell’accertamento dei presupposti soggettivi dell’amministrazione di sostegno, decisivo sarà, di volta in volta, il riscontro delle difficoltà effettive della persona impossibilitata a muoversi nella vita quotidiana, ad andare in banca a pagare, a mantenere contatti con l’assicurazione, a fare le volture per l’acqua, il gas, la luce, il telefono, a partecipare all’assemblea di condominio, a pagare le tasse, ad accettare un’eredità, ad addivenire a una transazione, ecc.

 

Quale tutela offre lo strumento dell’amministrazione di sostegno?

 

L’amministratore di sostegno è chiamato non a sostituire, ma ad assistere e curare la persona, in un contesto di garanzie offerte dalla funzione del Giudice Tutelare che interviene qui in modo semplificato, dinamico, flessibile e con carattere di ordinaria gratuità.

Il principio che ispira la legge, di limitare il meno possibile la capacità di agire del beneficiario, è attuato grazie alla previsione contenuta nell’art. 405, 5° co., n. 4, del Codice Civile laddove, nel decreto di nomina dell’ADS, è prevista:

• l’indicazione dei singoli «atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno»;

• come anche, l’indicazione degli atti che l’amministratore di sostegno «ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario» (art. 405, 5° co., n. 3);

Un tanto risulta corroborato, poi, dalla previsione generale di piena capacità di agire del soggetto, di cui all’art. 409, per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza o l’assistenza dell’ADS.

La normativa introdotta nell’ordinamento appare quindi flessibile e adattabile caso per caso da parte del giudice tutelare alle varie e mutevoli esigenze di protezione dell’infermo.

Rispetto al passato, inoltre, la prospettiva è stata del tutto rovesciata perché, ad una situazione di generale incapacità (o semi incapacità) del soggetto, in conseguenza dei provvedimenti di interdizione o inabilitazione, il nuovo istituto sostituisce una situazione di generale capacità di agire del beneficiario, salvo che per gli atti espressamente eccettuati dal decreto del giudice tutelare.

 

Qual’è il fine dell’Amministrazione di sostegno?

 

Come dicevamo, anche il destinatario ultimo da proteggere è mutato; mentre, infatti, le misure tradizionali tutelavano sopratutto i creditori (e perciò la sicurezza dei traffici giuridici) e la famiglia dell’infermo impedendo la dilapidazione del patrimonio; ora, con l’amministrazione di sostegno, si sposta l’attenzione, più che alle ragioni di conservazione del patrimonio, alla protezione della persona.

L’amministrazione di sostegno – secondo la giurisprudenza – realizza una forma di tutela:

ampia (non meramente patrimoniale ma comprendente anche la cura della persona),

propositiva e non interdittiva,

espansiva e non inibitoria,

personalizzata, modulabile e non standardizzata, frutto di una concezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione veramente conforme ai fini costituzionali di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, 2° co., Cost.)

Per i descritti motivi, la disciplina riformata prevede la gestione del rapporto tra le persone assistite (beneficiari) e l’amministratore, e tra assistiti e loro congiunti, conservando ai primi la dignità civile e, parzialmente, la capacità di agire.

L’intervento dell’amministratore di sostegno, e la limitazione delle facoltà del beneficiato, vengono così gradati secondo le necessità di quest’ultimo dal Giudice tutelare.

Proprio in ragione dell’elasticità e delle possibilità d’impiego dell’istituto dell’amministratore di sostegno, la riforma prevede il coinvolgimento di diversi soggetti oltre all’amministratore e al beneficiato:

• il Giudice Tutelare che svolge funzione di protagonista,

• i servizi pubblici,

• le organizzazioni di volontariato,

• così come sono chiamati a nuove responsabilità alcuni professionisti: avvocati, commercialisti, medici legali, ecc.

La limitazione di capacità, come sopra accennato, riguarda solo gli atti specificamente indicati dal giudice tutelare. Il beneficiario conserva, infatti, la piena capacità di agire per il compimento degli atti della vita quotidiana ed in generale per tutti gli atti non riservati alla competenza esclusiva o alla assistenza dell’amministrazione di sostegno.

 

Com’è la procedura per l’amministrazione di sostegno?

 

Il procedimento è snello ed informale: la nomina dell’amministratore è effettuata, infatti, entro sessanta giorni dalla richiesta, dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario e la decisione viene assunta in contraddittorio, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste.

Ampi e adattabili al caso concreto sono i poteri del giudice, che ha la possibilità di valutare i bisogni e le misure di protezione di volta in volta adeguate.

Il Giudice Tutelare individua (e trasferisce nel decreto di nomina) la durata e l’oggetto dell’incarico, gli atti di competenza del beneficiario, quelli in cui il beneficiario necessita dell’assistenza dell’amministratore di sostegno e quelli che quest’ultimo deve compiere in nome e per conto del beneficiato, i limiti di spesa e le altre condizioni che l’ADS è tenuto a rispettare.

Il Giudice Tutelare può anche adottare provvedimenti d’urgenza e modificare i provvedimenti precedentemente emessi; se ricorrono gravi motivi può anche disattendere l’indicazione sull’amministratore svolta dal beneficiario.

Il ricorso che introduce la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno deve essere presentato con l’assistenza di almeno un avvocato.wwww.amministratoridisostegno.com

SOSTEGNO

6. L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, IN PARTICOLARE

Chi può presentare la richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno?

 

I soggetti legittimati all’azione sono individuati in base ad una valutazione legale tipica che prescinde dal concreto interesse che essi possano avere alla situazione del disabile.

Legittimati a richiedere l’applicazione dell’amministrazione di sostegno sono lo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e privati.

Il rinvio all’art. 417 cod. civ. comporta che la misura protettiva dell’amministrazione di sostegno, come quella dell’interdizione e dell’inabilitazione, possono essere promosse anche dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero. Il fatto che possa anche agire la persona stabilmente convivente costituisce una novità assoluta.

Se i soggetti da sottoporre a misura protettiva si trovano sotto la potestà dei genitori la misura non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Il decreto di nomina di amministratore di sostegno che riguarda il minore non emancipato può essere emesso solo nell’ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta (art. 405 cod. civ).

 

Qual è l’organo competente a nominare l’amministratore di sostegno?

Competente per la nomina dell’amministratore di sostegno e per lo svolgimento di amministrazioni di sostegno, tutele e curatele è il Giudice Tutelare.

In particolare, la competenza funzionale per i provvedimenti concernenti i soggetti incapaci è divisa tra il Giudice Tutelare e il Tribunale ordinario in composizione collegiale. V’è da notare che il procedimento che si conclude con la nomina dell’amministratore di sostegno è un procedimento non contenzioso: l’iter si presenta più snello e non viene pronunciata una sentenza contro la persona per cui è richiesta la nomina dell’A.D.S..

L’amministratore di sostegno, infatti, è nominato con decreto dal Giudice tutelare: una novità rispetto ai procedimenti d’interdizione e inabilitazione, riservati alla competenza del Tribunale che si pronuncia con sentenza.

Tale opzione trae sicuramente origine dalla considerazione che i Giudici Tutelari sono maggiormente distribuiti sul territorio e quindi sono più vicini agli interessati.

Il Giudice Tutelare ha funzioni direttive, deliberative e di controllo mentre la responsabilità della gestione spetta all’amministratore.

La nuova normativa ha determinato la competenza territoriale del giudice tutelare in base alla residenza della persona o, in via alternativa o sussidiaria, al suo domicilio.

 

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il Giudice Tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l’ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo

Si prevede che lo stesso beneficiario possa designare, con determinate forme, l’amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità.

Il potere di designazione sembra essere limitato all’indicazione della persona prescelta, ma deve ritenersi che l’interessato possa indicare anche i criteri guida che l’Amministratore di Sostegno deve seguire nel compimento di alcune scelte importanti. Ovviamente sarà poi il Giudice a controllare tali direttive potendo ritenerle non conformi alla legge o agli interessi dell’infermo.

Solo in mancanza di designazione, o in presenza di gravi, motivi il Giudice Tutelare potrà nominare un amministratore diverso seguendo, nella scelta, l’ordine di cui I° comma dell’art. 408 sopra esposto.

Il Giudice Tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, può chiamare all’incarico altra persona idonea (diversa dalle persone espressamente indicate nel I° comma) o uno dei soggetti di cui al titolo II, libro primo del codice civile (ad esempio: associazioni, fondazioni,…) (art. 408, co. 4°).

 

Quali sono gli effetti dell’amministrazione di sostegno sul beneficiario e i poteri dell’ADS?

Gli effetti dell’amministrazione di sostegno, e conseguentemente i poteri dell’amministratore, si ricavano dal contenuto del decreto di nomina e da successive modifiche del contenuto del medesimo o da distinte autorizzazioni del Giudice Tutelare.

L’amministratore di sostegno può avere poteri di assistenza del beneficiario o agire in sua sostituzione.

In ragione dell’art. 409 cod. civ., infatti, “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, pertanto, è pienamente capace nell’esercizio dei suoi diritti per tutti gli atti di natura personale e, per la gran parte di quelli di natura patrimoniale, è un soggetto uguale ad ogni altro.