Con sentenza del 6 maggio 2021, il Tribunale di Treviso, sez. III, ha ribadito il principio per cui il decorso del termine di prescrizione decennale di cui all’art. 480 c.c. non impedisce al chiamato di procedere all’accettazione dell’eredità, in maniera espressa o tacita, a patto che nessun altro interessato eccepisca l’intervenuta prescrizione, che non può essere rilevata dal giudice ex officio.
La vicenda sottoposta al vaglio del giudice trevigiano prende le mosse dall’atto di citazione del 09.07.2020 con cui l’avvocato Tizio conveniva in giudizio Caio chiedendo che venisse accertato che il medesimo aveva accettato tacitamente l’eredità del defunto padre Caione, per avere, il 19.08.2016, venduto l’automobile che allo stesso era appartenuta e ch’era entrata a far parte dell’asse ereditario.
Si costituiva in giudizio Caio, il quale rappresentava che la successione del padre si era aperta il 20.05.1996 e che pertanto il suo diritto di accettare l’eredità – tacitamente o espressamente che sia – si era irrimediabilmente prescritto il 20.05.2006.
Il Tribunale, prima di addivenire alla propria decisione, effettua un interessante excursus normativo sulla disciplina del diritto di accettare l’eredità e su quale sia la posizione della giurisprudenza di legittimità sul tema della prescrizione dello stesso.
In particolare osserva il giudice che il diritto di accettare l’eredità è disciplinato dall’art. 480 c.c., il quale dispone che l’eredità può essere accettata – in maniera espressa o tacita – entro dieci anni dall’apertura della successione e che non sono previsti casi di sospensione del decorso del termine de quo, salvo il caso del chiamato sotto condizione sospensiva o del chiamato in subordine in presenza di un’accettazione da parte del chiamato di grado precedente e successiva venuta meno di detta accettazione.
Il termine in parola, ricorda il Tribunale, ha natura di termine di prescrizione, per cui, ai sensi dell’art. 2934 c.c., il suo decorso consuma irrimediabilmente il diritto di accettare, il quale, tuttavia, se esercitato dopo lo spirare del decennio, produce gli effetti suoi propri, salvo che un qualunque interessato non eccepisca l’intervenuta prescrizione. In tal caso occorre distinguere:
a) se la prescrizione è eccepita prima dell’accettazione, la stessa è senza effetto; b) se la prescrizione è eccepita dopo, l’accettazione perde d’efficacia in maniera retroattiva. |
Applicando questi principî al caso di specie, il giudice trevigiano statuisce quindi che per quanto la vendita dell’automobile del de cuius da parte di Caio costituisse atto idoneo ad integrare una forma di accettazione tacita dell’eredità il fatto che il convenuto abbia poi eccepito in giudizio l’intervenuta prescrizione del suo diritto di accettare per decorso del termine decennale ex art. 480 c.c. comportava che l’atto stesso non potesse esplicare gli effetti che la legge prevede all’art. 476 c.c.
Per questi motivi la domanda dell’attore è stata rigettata.
La sentenza in commento non pare però poter andare esente da qualche piccola osservazione.
Come espressamente riconosciuto dallo stesso giudice di prime cure, l’eventuale accettazione tardiva, intervenuta cioè dopo il decorso del termine prescrizionale previsto dall’art. 480 c.c., produce l’effetto suo proprio fintanto che chi vi abbia interesse non eccepisca l’intervenuta prescrizione. Rebus sic stantibus, è evidente che la vendita di un bene ereditario da parte del chiamato produca ipso iure in capo allo stesso l’effetto acquisitivo dello status di heres, a meno che chi abbia interesse ad eccepire l’intervenuta prescrizione si attivi per farlo.
Il problema, quindi, è capire se tra i legittimati ad eccepire l’intervenuta prescrizione possa rientrare anche il chiamato che ha compiuto l’atto di accettazione tacita (o che ha accettato espressamente).
Stando all’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità sul principio riassumibile nel brocardo “nemo potest venire contra factum proprium”, per cui la parte che intende far valere un diritto non deve porsi in contraddizione con un comportamento da essa stessa tenuto in precedenza, parrebbe che la soluzione cui è addivenuto il Tribunale possa essere meritevole di riforma.
Re melius perpensa, infatti, se è vero che l’accettazione dell’eredità può efficacemente intervenire anche dopo il decorso del termine prescrizionale previsto dalla legge e ch’essa perde gli effetti suoi propri solo dopo che chi vi abbia interesse abbia eccepito l’intervenuta prescrizione, non si può non ritenere che il titolare dell’interesse ad eccepire l’intervenuta prescrizione debba essere un soggetto diverso da chi compie un atto idoneo a valere come accettazione tacita.
In buona sostanza pare legittimo dubitare che il chiamato che, dopo il decorso del termine di prescrizione, compia un atto di accettazione tacita possa poi, per sottrarsi alle legittime pretese dei suoi creditori, eccepire la prescrizione del suo diritto di accettare al tempo del compimento dell’atto predetto, altrimenti si ammetterebbe così una situazione certamente contraria al divieto di venire contra factum proprium, creando un’evidente falla all’interno del nostro sistema giuridico, che, com’è noto, è improntato al principio della coerenza. Se quindi il chiamato, consapevole dell’intervenuta prescrizione, decide di compiere un atto che comporterà da parte sua l’acquisto della qualità di erede del de cuius, non pare di giustizia ammettere che lo stesso possa successivamente eccepire l’intervenuta prescrizione per evitare un effetto che al suo comportamento è ricollegato direttamente dalla legge. Così ragionando, altrimenti, si starebbe adottando una sorta di interpretatio abrogans dell’art. 476 c.c., ammettendo, in nuce, la possibilità per il chiamato di sottrarsi all’effetto acquisitivo previsto dalla legge attraverso una riserva espressa (c.d. protestatio contra factum) precedente o successiva all’atto compiuto, fattispecie, questa, pressoché unanimemente esclusa dalla dottrina.
Se quindi pare condivisibile la possibilità di un’accettazione successiva allo spirare del termine di prescrizione – efficace fintanto che chi abbia un interesse contrario non eccepisca la prescrizione medesima –, non mi trova d’accordo ammettere che ad eccepire la prescrizione del diritto di accettare possa essere lo stesso chiamato che tale diritto ha esercitato, tacitamente o, a fortiori, espressamente che sia.
Riferimenti normativi:
Art. 480 c.c.
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE TERZA
VERBALE D’UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 4896/2020
Oggi 06/05/2021 alle ore 11.00 innanzi al giudice dott. Massimo De Luca sono
comparsi:
per l’avv. FURIO STRADELLA, personalmente presente, l’avv.to PISANI STEFANIA
e per ALCIDE GALLO l’avv.to VOLTAREL SIMONE.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori e della parte
presente. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti
con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei
luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d’udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione
video per tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle
indicazioni del giudice, in modo da garantire l’ordinato svolgimento dell’udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell’udienza è vietata.
L’avv. Pisani precisa le conclusioni come da memoria autorizzata depositata in via
telematica.
L’avv. Voltarel precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
Il Giudice invita quindi le parti alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
I procuratori discutono la causa e all’esito della discussione il Giudice avvisa le
parti che darà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione indicativamente alle ore 15.00.
Le parti rinunciano a comparire.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio
Il Giudice
dott. Massimo De Luca
Firmato Da: DE LUCA MASSIMO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1de27d6c9c598bc3
Sentenza n. 837/2021 pubbl. il 06/05/2021
RG n. 4896/2020
Repert. n. 1716/2021 del 07/05/2021
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All’esito della Camera di consiglio il giudice dà lettura del dispositivo e della
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo De Luca ha pronunciato ex
art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4896/2020 promossa da:
FURIO STRADELLA, (C.F. STRFRU55C21L424Y),
rappresentato e difeso dall’Avv.to PISANI STEFANIA, dall’Avv.to STRADELLA
FEDERICA e dall’Avv.to CASONATO ELENA, con domicilio eletto presso lo studio
di quest’ultima in TREVISO
ATTORE
contro
ALCIDE GALLO, (C.F. GLLLCD55E25I435U),
rappresentato e difeso dall’Avv.to VOLTAREL SIMONE con domicilio eletto presso
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Sentenza n. 837/2021 pubbl. il 06/05/2021
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il suo studio in TREVISO
CONVENUTO
Sulle conclusioni di cui al verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 9.7.2020 l’avv. Furio Stradella conveniva in
giudizio il sig. Gallo Alcide esponendo: che il medesimo era debitore nei suoi
confronti delle somme di cui alla sentenza n. 382/12 del Tribunale di Trieste,
nonché delle somme di cui alla sentenza n. 412/14 della Corte d’Appello di
Trieste, per il mancato pagamento di compensi professionali; di aver promosso
contro il debitore una procedura immobiliare relativa a beni immobili di
provenienza ereditaria nella quale il Giudice dell’esecuzione, con provvedimento di
data 21.03.2016, rilevava la mancanza della continuità delle trascrizioni e
assegnava termine per integrare la documentazione mancante; che con
successivo provvedimento di data 25.03.2020, emesso dopo lo scambio di
memorie nelle quali il creditore dava atto che l’odierno convenuto aveva
provveduto alla vendita di una vettura di proprietà del defunto padre, il Giudice
dell’esecuzione assegnava al creditore procedente nuovo termine di 120 giorni
dalla notifica del provvedimento per depositare prova dell’avvenuta introduzione
del giudizio per l’accertamento dell’accettazione tacita dell’eredità da parte del sig.
Gallo Alcide.
Ciò premesso, l’attore chiedeva che, dopo aver accertato che il sig. Gallo
Alcide ha compiuto con riguardo al veicolo Fiat Uno targato TV 629247, bene
caduto nell’asse ereditario paterno, atti manifestanti la volontà di accettazione,
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venisse accertata e dichiarata l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità del
defunto genitore da parte del convenuto Gallo Alcide.
Il convenuto si costituiva rilevando che il suo diritto sull’eredità paterna si è
prescritto ancora nel 2006, dato che de cuius Antonio Gallo è deceduto il
20.05.1996 e il diritto di accettare l’eredità, fissato in 10 anni dall’art. 480 c.c., si
è estinto il 20.05.2006.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda.
Il Giudice, a fronte della sollevata eccezione, fissava l’udienza del 6.5.2021
per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c..
2. I principi che regolano la prescrizione in materia successoria prevedono
che:
a) il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni dall’apertura della
successione, ex art. 480 c.c. e il suo decorso comporta l’estinzione del diritto di
accettare, che deve ritenersi consumato ex art. 2934 c.c. “l’art. 480 comma 1 cod.
civ., stabilendo che il diritto di accettare l’eredità si estingue con il decorso del
tempo (dieci anni), prevede un termine di prescrizione estintiva” (Cass. 2975/1989);
b) il termine non è soggetto a interruzione e l’unica ipotesi di sospensione è
disciplinata dall’art. 480 co. III c.c. (il termine per i chiamati ulteriori è possibile
oltre il decennio solo se il diritto dei chiamati precedenti è venuto meno);
c) la prescrizione può esser eccepita da chiunque vi ha interesse (“La prescrizione
del diritto di accettare l’eredità, a norme dell’art. 480 c.c. opera, in mancanza di
limitazioni normative, a favore di chiunque vi abbia interesse, anche se estraneo
all’eredità”, Cass. 9901/1995 e Cass. 2975/1989) ma non può esser rilevata
d’ufficio e, pertanto, l’eventuale accettazione tardiva è valida a condizione che
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nessuno abbia rilevato la prescrizione e finchè qualcuno non la opponga (Cass.
5633/1987 e Cass. 3529/1969);
d) l’eccezione di prescrizione formulata prima o dopo l’accettazione effettuata oltre
il decennio comporta (in relazione all’anteriorità o posterità del rilievo rispetto
all’accettazione) l’impossibilità di acquistare oppure la perdita della qualità
d’erede per consumazione o estinzione del diritto d’accettare, ai sensi dell’art. 480
co. III; a riprova, l’art. 525 prevede che i chiamati, anche se hanno rinunciato,
possono sempre validamente accettare l’eredità sino al termine di compimento
della prescrizione.
Nel caso in esame la successione di Antonio Gallo si è aperta il 20.05.1996
e alla data del 20.05.2006 nessun chiamato all’eredità aveva accettato la
devoluzione.
In data 12.06.2016 la Regione Friuli Venezia Giulia e per adesione lo stesso
attore, avv. Stradella, hanno depositato un atto giudiziario (v. doc. 4 del
convenuto) nel quale hanno dichiarato, in relazione all’eredità di Alcide Gallo, che
“effettuate le opportune visure non risulta la trascrizione dell’accettazione espressa
o tacita dell’eredità, né tanto meno il debitore ha compiuto atti che comportano
accettazione dell’eredità che risultino trascrivibili; che il diritto del sig. Gallo ad
accettare l’eredità è oramai prescritto in danno dei creditori e pertanto si rende
necessario che questi ultimi si facciano autorizzare ad accettare l’eredità in luogo
del rinunziante posto che la continuità delle trascrizioni può essere ripristinata pur
dopo la trascrizione del pignoramento”.
Applicando i principi sopra esposti, la prescrizione del diritto ad accettare
l’eredità di Antonio da parte di Alcide Gallo rilevata dalla Regione Friuli Venezia
Giulia in data 12.06.2016 impedisce che quest’ultimo abbia potuto utilmente
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accettare l’eredità paterna con l’atto dell’agosto 2016.
La vendita effettuata in data 19.08.2016 (doc. 8 di parte attrice) da parte di
Alcide Gallo alla madre Tarsilla Carlet dell’auto già di proprietà del padre, anche a
volerla ritenere come atto che indicherebbe che la volontà del convenuto sia stata
quella dell’accettazione dell’eredità paterna, è comunque intervenuta quando il
convenuto aveva ormai perduto il diritto di accettare l’eredità, come rilevato dalla
Regione e dallo stesso avvocato Stradella con l’atto del 12.6.2016.
La prescrizione è stata eccepita anche dall’interessato nel presente giudizio,
per cui in ogni caso la vendita del 19.8.2016 non può essere considerata come
atto comportante l’accettazione dell’eredità da parte del convenuto, avendo
quest’ultimo irrimediabilmente perduto la qualità di erede, come rilevato ed
eccepito nella comparsa di costituzione.
La domanda deve, pertanto, essere rigettata con condanna dell’attore al
pagamento delle spese di lite, che si liquidano nei minimi tariffari attesa la
semplicità delle questioni affrontate (la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è
infondata non trattandosi all’evidenza di lite temeraria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o
assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda attorea.
2. Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite,
che si liquidano in € 2.768,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per rimborso
forfettario delle spese generali.
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Così deciso in Treviso il 06/05/2021
Il Giudice
dott. Massimo De Luca
FONTE: il Quotidiano Giuridico