In tema da segnalare una recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 2769/2021) che interviene sull’annosa questione dei diritti degli inquilini in assemblea condominiale. La sentenza affronta due questioni importanti: il diritto di convocazione degli inquilini in assemblea e il diritto di impugnare la delibera assembleare inerente il riscaldamento o condizionamento d’aria.
In sostanza il Tribunale di Roma nella sentenza citata, motiva la decisione di annullamento delle delibere impugnate partendo dall’art. 1137 c.c. che dà diritto solo ai condomini di chiedere l’annullamento delle delibere, specificando poi l’eccezione rappresentata dall’art. 10 della L. 392/78 che attribuisce al conduttore il diritto di votare e quindi di impugnare le conseguenti determinazioni in luogo del proprietario, nel caso in cui le delibere abbiano ad oggetto le spese di riscaldamento o condizionamento. L’inquilino, pertanto, ha ottenuto l’annullamento delle delibere approvate dal condominio per la parte di OdG relativa alle spese di riscaldamento, avendo dimostrato di non essere stato convocato in assemblea sui punti dell’ordine del giorno relativi al riscaldamento centralizzato.