Locazione commerciale e Coronavirus, niente risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta
Sono le considerazioni con cui il Tribunale di Roma, con ordinanza del 25 febbraio 2021, si è pronunciato sul reclamo promosso da una Spa conduttrice in ordine ad un contratto di locazione commerciale di un immobile, sito nel centro di Roma.
La conduttrice, alla luce della normativa emergenziale Covid e delle misure di contenimento del contagio che avevano imposto la chiusura totale di molte attività, tra le quali anche quella della medesima, aveva comunicato alla società locatrice l’intenzione di risolvere il contratto per impossibilità sopravvenuta. A fronte, tuttavia, del rifiuto di quest’ultima di procedere con la riconsegna dell’immobile, aveva avanzato proposte volte a ottenere una riduzione del canone o una rinegoziazione dell’intero contratto.
La conduttrice si era quindi rivolta al Tribunale, in via cautelare, dopo che la locatrice aveva deciso di attivare la polizza fideiussoria stipulata contestualmente al contratto di locazione, chiedendo l’emissione dei provvedimenti idonei ad impedire l’escussione della medesima polizza, riservandosi ogni azione per ottenere la risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
A fronte del rigetto delle sue domande, la conduttrice aveva promosso reclamo, chiedendo, in via subordinata, il riconoscimento della rilevata fondatezza del recesso per i gravi motivi di cui all’art. 27 della legge sull’equo canone.
Secondo i giudici di merito, tuttavia, dalla lettura delle clausole del contratto di locazione de quo emergeva che la causa del medesimo non era la garanzia dello svolgimento dell’attività commerciale di specie bensì l’idoneità dell’immobile a tale attività.
In conclusione, la predetta causa non poteva essere identificata nei termini di cui al reclamo, di tal ché che nessuna risoluzione per impossibilità sopravvenuta poteva dirsi occorsa.
Nella decisione, il Tribunale ha anche richiamato quanto esposto nella relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione n. 56/2020, dove è stata ribadita la non configurabilità, nei contratti di locazione, della risoluzione per impossibilità sopravvenuta.