Successione transfrontaliera con Paesi Extra UE – chiamati all’eredità residenti all’estero – chiamati all’eredità residenti all’estero minorenni – con o senza cittadinanza italiana

In materia di successione può accadere che il defunto deceda in Italia ma che i chiamati all’eredità risiedano stabilmente all’estero. In questo caso l’accettazione dell’eredità così come la rinuncia, per essere validamente prestata deve essere fatta valere nel luogo di apertura della successione (luogo della morte del de cuius). La situazione si complica poi nel caso in cui tra i chiamati all’eredità vi siano minori in quanto è necessario che sia un giudice tutelare o autorità con funzioni analoghe ad autorizzare il minore all’accettazione o rinuncia dell’eredità date le conseguenze nella sfera giuridica patrimoniale del minore che potrebbe trovarsi ad ereditare solo debiti del de cuius e non un patrimonio con un attivo con tutte le conseguenze che derivino da tale scelta.

In caso di erede cittadino europeo nulla quaestio, si applica il Regolamento UE 650/2012, restando applicabile la L.218/1995 secondo la quale all’art. 46 “la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.

Nei casi in cui si tratti di chiamato all’eredità stabilmente residenti in Paesi Extra UE la legge applicabile sarà la L. 218/95 che prevede l’automatico riconoscimento dei provvedimenti stranieri alle condizioni previste dagli artt. 65 e 66 della L. 218/95.

Nel caso invece in cui il chiamato all’eredità sia cittadino extra UE la rinuncia o l’accettazione potrà essere raccolta da un notaio nel paese di residenza o dal console italiano all’estero (se erede con cittadinanza italiana) e poi recepito e legalizzato nel nostro ordinamento.

Nel caso di chiamato all’eredità cittadino extra UE minorenne si deve tener conto della previsione secondo cui il provvedimento straniero che recepisce la rinuncia all’eredità in nome e per conto di chiamato minorenne, qualora non sia preceduto da un provvedimento autorizzativo della competente autorità, può essere considerato contrario all’ordine pubblico e, pertanto, sottrarsi alla previsione dell’automatico riconoscimento previsto dall’art. 66 Legge n.218/1995.

Il principio espresso dall’art. 66 L.218/1995 secondo il quale “provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un’autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell’ordinamento italiano“.

Alla successione del chiamato all’eredità minorenne residente all’estero dovranno applicarsi gli artt. 471 e 374 c.c. in base ai quali il minorenne chiamato all’eredità non può mai accettare puramente e semplicemente l’eredità ma deve sempre esserci una accettazione con beneficio di inventario che deve (così come la rinuncia) sempre essere preventivamente autorizzata dal giudice tutelare.

Ne discende che in ipotesi di mancata preventiva autorizzazione dell’organo giudiziario (volta a verificare che ci sia una eredità attiva a tutela del minore), ci si deve interrogare sulla possibilità di riconoscere automaticamente l’efficacia in Italia del provvedimento straniero così come prescrive l’art.66 Legge n.218/1995.

La normativa contenuta negli artt. 374 e 471 c.c. è posta a tutela del minore in quanto volta a verificare se l’asse ereditario è passivo e in ogni caso ad evitare che il minore rimanga esposto per debiti superiori all’attivo ereditario e quindi deve essere considerata come norma imperativa di ordine pubblico che non può essere disapplicata.

Di conseguenza un provvedimento straniero di rinuncia all’eredità in nome e per conto di un minore emesso senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare (o dell’autorità straniera competente in materia con funzioni analoghe), deve ritenersi come lesivo dell’ordine pubblico e come tale non automaticamente riconoscibile ai sensi dell’art.65 L.218/1995.

Per individuare quale sia l’autorità preposta all’emissione del provvedimento di accettazione con beneficio di inventario/rinuncia previa disapplicazione del provvedimento straniero, si dovrà avere riguardo alla residenza del minore in quanto, qualora fosse all’estero e si tratti di minore con cittadinanza italiana si potrà ricorrere al Console italiano nella circoscrizione in cui risiede il minore ai sensi dell’art. 34 D.lgs n.71/2011.

Difatti a norma dell’art. 34 “il capo dell’ufficio consolare, anche al di fuori delle ipotesi previste dal presente decreto, emana nei confronti dei cittadini residenti nella circoscrizione i provvedimenti di volontaria giurisdizione, in materia di diritto di famiglia e di successioni, che per le leggi dello Stato sono di competenza del giudice tutelare, del tribunale e del presidente di tribunale, ivi compreso quello per i minorenni.”

Al titolare dell’ufficio consolare dunque spetta, con riferimento ai connazionali che risiedono nella sua circoscrizione di competenza, l’esercizio delle funzioni di volontaria giurisdizione attribuite dall’ordinamento alla potestà del giudice tutelare.

Come noto, la giurisdizione volontaria rappresenta una tipologia di giurisdizione non contenziosa. In questo tipo di giurisdizione l’organo giudiziario non è chiamato a dirimere controversie in materia di situazioni giuridiche soggettive. In qualità di soggetto terzo ed imparziale, è invece chiamato a integrare una fattispecie costituiva di un rapporto, di un negozio giuridico o di uno status. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle funzioni di tutela e curatela dei minori e delle persone incapaci, o alla nomina dell’amministratore di sostegno. L’autorità consolare, nei casi individuati dal legislatore, è pertanto giudice tutelare ed assume la veste di organo giurisdizionale, con tutti i poteri che ne conseguono (ad esempio il potere di promuovere giudizi incidentali di legittimità costituzionale ex art. 134 della Costituzione).

Nel caso in cui il minore chiamato all’eredità residente all’estero in Paese extra UE e non avente cittadinanza italiana, coloro che hanno la potestà genitoriale potranno rivolgersi al Giudice avente funzioni analoghe al giudice tutelare nel Paese straniero per essere autorizzati all’accettazione e/o rinuncia dell’eredità italiana.

Il provvedimento dell’autorità straniera sarà quindi poi automaticamente recepito dal nostro ordinamento in quanto in linea coi principi stabiliti dalla L. 218/95.

La complessità della questione che involve normative di Stati diversi e pone problemi di riconoscimento dei provvedimenti stranieri nel nostro Paese, presuppone una specializzazione in materia di successioni e soprattutto di successioni internazionali e transfrontaliere extra UE che impone di rivolgersi ad un avvocato esperto in materia che possa assistere e supportare il chiamato all’eredità in tutte le fasi del procedimento: dall’analisi del caso concreto, alla disciplina applicabile, alla valutazione del patrimonio ereditario sino alla formale accettazione o rinuncia all’eredità con conseguente recepimento nel nostro ordinamento della dichiarazione di volontà del chiamato validamente prestata.