Testamento olografo – falsità – indegnità alla successione

In materia di testamento, il Legislatore ha in qualche modo derogato ai principi generali vigenti in materia di invalidità dei negozi per il prevalere del principio del c.d. favor testamenti ossia dare prevalenza alla interpretazione delle disposizioni testamentarie per la conservazione delle volontà di chi ha fatto testamento.

Nel caso del testamento olografo che è il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602 comma 1 c.c.), l’assenza di elementi senza i quali non vi è certezza della provenienza del testamento dal defunto (ossia difetto di autografia ovvero di sottoscrizione) comporta la nullità assoluta ed imprescrittibile cioè non soggetta a prescrizione.
Al contrario, l’inosservanza di tutte le altre formalità previste dalla legge comporta l’annullabilità del testamento che è deducibile da chiunque vi abbia interesse ed è soggetta a prescrizione quinquennale dal giorno in cui è stata data esecuzione al testamento.
La particolarità della materia si manifesta nel caso in cui gli eredi diano conferma o volontaria esecuzione ad un testamento nullo, se ciò ovviamente viene fatto con la consapevolezza della nullità del testamento. In tal caso tale nullità è sanata, salvo che le disposizioni contenute nel testamento nullo a cui si è dato esecuzione siano illecite o contrarie all’ordine pubblico od al buon costume.

Per quel che invece riguarda la eventuale lesione della c.d. quota di legittima, essa non dà luogo a nullità del testamento, ma coloro che sono stati lesi hanno diritto a proporre l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie che pregiudicano i propri diritti di legittimari.

Nel caso del testamento olografo falso, invece la esecuzione volontaria dello stesso, non esclude la possibilità d’impugnarlo.

Difatti qualora si abbia il sospetto che il testamento sia falso, perché ad esempio non è stato redatto e/o sottoscritto, almeno parzialmente, dal testatore, occorrerà sottoporre il documento ad un perito che attraverso scritture c.d. comparative, quali frasi o firme in atti pubblici o privati sicuramente attribuibili al testatore, potrà stabilire se effettivamente il testamento sia stato scritto di pugno dal testatore. Egli potrà così individuare anche eventuali interpolazioni o cancellazioni e persino la loro reale datazione o meglio collocazione nel tempo.
Ai fini di contestare l’autenticità del testamento olografo, due sono i mezzi che possono essere azionati: la c.d. querela di falso oppure l’azione di accertamento negativo.
Non si tratta di mezzi alternativi, il ricorso all’uno esclude l’altro.
La scelta dell’una o dell’altra strada ha visto per anni la giurisprudenza della Suprema Corte, altalenante fra le due soluzioni, fino alla pronuncia a Sezioni Unite n. 12307/2015, seguita anche dalla recente pronuncia Cass. Civ. n. 1159 del 04/05/2023. In queste due sentenze la Cassazione ha optato per la soluzione del ricorso all’azione di accertamento negativo se si vuole far accertare la falsità del testamento olografo. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione chi contesta l’autenticità di un testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza del documento e deve provarne la falsità, ovvero la non provenienza dall’autore apparente. Con la sentenza n. 12307 del 2015 venne quindi enunciato il seguente principio di diritto: “La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo non è tenuta a proporre querela di falso, ma deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”. La giurisprudenza successiva ha ribadito e confermato questo principio di diritto: in particolare, con l’ordinanza n. 24749 del 2019 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: “ il testamento olografo non è contestabile attraverso il procedimento previsto per le altre scritture private [poiché] tale negozio, pur gravitando nell’orbita delle scritture private, non può essere semplicisticamente equiparato ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi, destinata come tale a rappresentare, quoad probationis, una ordinaria forma di scrittura privata non riconducibile alle parti in causa [e pertanto] chi agisce contro l’erede testamentario deve proporre azione di accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo ed è onerato del relativo onere probatorio” .

L’azione di accertamento negativo ad oggi può pertanto ritenersi il mezzo processuale necessario per contestare la autenticità del testamento olografo.

È opportuno data la delicatezza e complessità della materia affidarsi ad un avvocato esperto in materia di successioni. Per il responsabile della falsificazione del testamento, si configura sia una responsabilità penale che può portare a condanna penale ai sensi dell’art. 491 c.p. dai tre ai dieci anni, ridotte di 1/3 in alcuni casi e anche una responsabilità civile ossia potrà essere dichiarato indegno a succedere ai sensi dell’art. 463 c.c. n. 6. Difatti il responsabile della falsità o colui che ha utilizzato il testamento falso allo scopo di beneficiarne o di ledere eventuali altri potenziali eredi, potrà essere dichiarato indegno a succedere ed in tal modo escluso dalla successione ereditaria, anche se erede a diverso titolo, con la ulteriore conseguenza che i restanti eredi vedranno accrescere proporzionalmente la propria quota di eredità.