Valore probatorio della mail – Prova civile – Assunzione dei mezzi di prova – non contestazione della mail –piena prova del patto aggiunto al contratto

La Cassazione è tornata di recente sulla questione della validità probatoria della mail semplice ed il caso concreto è molto particolare: si tratta infatti di una estensione di una copertura assicurativa richiesta dal cliente assicurato al proprio broker assicurativo via mail o meglio tramite uno scambio di mails e, di conseguenza, stabilire se sia possibile che la mail inviata possa essere considerata prova in giudizio e, come tale, aggiuntiva di un patto scritto valido al contratto assicurativo.

La Cassazione nell’esaminare la fattispecie sottoposta individua due problemi di diritto: l’uno riguarda le condizioni da soddisfare perché un atto possa ritenersi “scritto” per i fini di cui all’art. 1888 c.c.; l’altro riguarda l’efficacia probatoria del messaggio di posta elettronica privo di firma elettronica qualificata o digitale.

La Corte d’appello di Milano ha escluso di possedere una prova scritta dell’estensione della copertura del rischio assicurato così ragionando: l’assicurato è in possesso di una e-mail proveniente dal dominio della società cliente, ma non sottoscritta con firma digitale; non vi è quindi certezza che essa sia stata spedita “dal titolare del relativo account”, invece che da un terzo; tale incertezza è rafforzata dal fatto che l’assicurazione ha contestato la mancanza delle sottoscrizioni necessarie ex art. 1888 c.c.

In definitiva la Corte d’appello, rilevato che la e-mail non era sottoscritta con firma digitale, ne ha escluso sic et simpliciter sia qualsiasi rilievo probatorio, sia la natura di “atto scritto”.

Secondo la Suprema Corte questa valutazione della Corte territoriale non è stata conforme a diritto per due ragioni: sia per quanto attiene la questione della forma che un atto deve possedere per soddisfare il requisito dello “scritto” di cui all’art. 1888 c.c.; sia per quanto attiene il problema delle condizioni da osservare affinché una prova documentale possa essere utilizzata in giudizio.

Muovendo dalla premessa che il messaggio di posta elettronica è un documento informatico, le condizioni richieste dalla legge affinché un documento informatico potesse ritenersi uno “scritto”, idoneo a soddisfare il requisito della forma ad probationem del contratto assicurativo. Le norme in materia fanno una distinzione tra documenti informatici sottoscritti con firma elettronica “semplice”, da quelli sottoscritti con firma elettronica “qualificata” o “digitale”.

Per i documenti con firma elettronica “semplice” secondo l’art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/05 stabilisce: “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di (qualità,) sicurezza, integrità ed immodificabilità“. La Corte d’appello, pertanto, non avrebbe potuto limitarsi a negare semplicemente che un messaggio di posta elettronica con firma elettronica “semplice” potesse soddisfare il requisito della forma scritta. Avrebbe dovuto, invece, previamente esaminare e vagliare gli elementi menzionati dall’art. 20.

Le caratteristiche di “qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità”, vanno valutate infatti dai documenti a disposizione del giudicante: e quindi dal formato del file in cui il messaggio di posta è stato salvato; dalle proprietà di esso; dalla sintassi adottata; dalla grafica.

Questa valutazione secondo la Cassazione andava condotta alla luce del consolidato principio per cui la prova scritta del contratto di assicurazione può essere desunta anche da documenti diversi dalla polizza purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, dai quali sia possibile desumere l’esistenza ed il contenuto del patto. Resta da capire se la mail semplice possa avere in sé le caratteristiche antedescritte.

Innanzitutto il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’art. 2712 c.c., se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate (vds. Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019); se invece ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in uno con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità.

Nel caso di specie la generica contestazione della mail o meglio della provenienza della mail da parte dell’assicurazione non è idonea a disconoscere il valore probatorio della mail stessa, anche se non sottoscritta digitalmente. Fermo restando che l’assicurazione non aveva contestato il contenuto della mail ma solo la provenienza. La Cassazione ha ritenuto che valutata come indizio nell’ambito del quadro probatorio generale del giudizio, la mail avesse efficacia probatoria di estensione della polizza e, come tale, valevole ai fini di clausola aggiuntiva del contratto assicurativo.

Per questi motivi, la Cassazione ha cassato la sentenza di II grado, con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione per la decisione da uniformarsi ai principi antedescritti.